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Con il bonus facciate ottieni incentivi per il 60% delle spese effettuate! Rinnova senza dover ristrutturare il tuo conto in banca.

Bonus Facciate: come ottenere bonus e detrazioni del 60%

Tempo di Lettura: 6 minuti
AGGIORNAMENTO

Bonus Facciate 2022

Con la nuova legge di Bilancio sono state confermate le detrazioni per tutto il 2022, ma con dei cambiamenti significativi alla regolamentazione.

incentivi.it Bonus Facciate

Come richiedere il Bonus Facciate, le detrazioni per abbellire gli edifici della nostra città: la guida completa gli incentivi che permettono di detrarre il 60% dei costi senza un limite di spesa (in precedenza la detrazione era del 90%). Incentivi vantaggiosi che presentano però alcuni limiti: scopri nella nostra guida come funziona Bonus facciate, dove si applica, in quali zone e quali lavori sono inclusi.

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Tabella dei Contenuti

Come funziona il Bonus Facciate

Gli incentivi corrispondono a delle detrazioni d’imposta del 60% delle spese per interventi su edifici esistenti che mirino al recupero oppure al restauro della facciata esterna, applicandosi a qualsiasi categoria catastale (inclusi immobili strumentali). Ricordiamo la variazione delle detrazioni, con la detrazione è riconosciuta al 90% delle spese documentate sostenute nel 2020 e nel 2021 e con le detrazioni riconosciute per il 60% delle spese sostenute nell’anno 2022; in entrambi i casi parliamo di spese effettuate tramite bonifico bancario o postale. Sono inclusi tutti gli interventi sulle strutture opache della facciata (balconi, fregi ed ornamenti) anche volti alla sola tinteggiatura o pulitura esterna. Non sono presenti vincoli di spesa, quindi non ci saranno dei massimali entro cui limitare spese e detrazioni, mentre saranno presenti delle limitazioni per la zona dell’immobile e per la visibilità degli interventi. Da segnalare come grazie alle ristrutturazioni edili sia possibile attivare una serie di bonus aggiuntivi, come ad esempio la detrazione IRPEF per l’acquisti di forniture prevista dal Bonus Mobili, utilizzabile contestualmente una ristrutturazione edilizia. Analizziamo ora i parametri e le caratteristiche relative al Bonus Facciate.

90% ancora disponibile per alcuni

Usufruire dello sconto pari al 90% è ancora possibile per coloro che hanno versato, entro il 31 dicembre scorso, un acconto del 10% presso l’impresa che effettuerà i lavori sulla facciata dell’immobile, ottenendo lo sconto in fattura; valida anche l’opzione per chi ha ceduto il credito a una banca o ad un ente accreditato. Altra discriminante per ottenere il bonus è quella relativa all’ottenimento dell’asseverazione e del visto di conformità per l’immoblie entro il 31 dicembre 2021. Attenzione però alle eventuali inadempienza dell’impresa esecutrice dei lavori: non portare a termine i lavori comporterà la perdita del bonus.

Vedi Anche:  Proteggere la propria abitazione con il Bonus sicurezza

Chi può usufruire del Bonus Facciate

Ne possono usufruire tutti i contribuenti che siano residenti o meno e che sostengano le spese legate ai lavori; dovranno inoltre possedere o detenere l’immobile oggetto degli interventi, in base ad un titolo idoneo:

  • persone fisiche;
  • enti pubblici e privati (non attività commerciali);
  • società semplici;
  • associazioni di professionisti;
  • persone fisiche, società di persone e capitali che conseguono reddito di impresa.

Sono esclusi i titolari di redditi che derivino da esercizio di attività (arti o professioni) aderenti esclusivamente al regime forfettario. Per quanto riguarda il titolo idoneo per possedere o detenere l’immobile, si intende:

  • possedere l’immobile in quanto proprietario, nudo proprietario o detenete un diritto di godimento sull’immobile (come l’usufrutto, l’uso, l’abitazione e la superficie);
  • detenere l’immobile tramite un contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato, nonché in possesso anche del permesso per eseguire i lavori da parte del proprietario.

Possono inoltre fruire del bonus, se sostengono le spese, anche:

  • familiari conviventi con possessori dell’immobile (coniuge, parenti entro il 3 grado, affini entro il 2 grado);
  • conviventi di fatto.

La convivenza però dovrà sussistere già alla data di inizio dei lavori; le spese possono riferirsi anche ad un immobile che non sia la dimora principale, a patto che si possa spiegare come la propria convivenza abbia luogo anche lì.

Interventi su parti comuni di condomini

Questi interventi su parti comuni in un condominio possono beneficiare del Bonus Facciate e dovranno essere effettuati da uno de condòmini delegato per tale compito, oppure dall’amministratore. Bisognerà indicare i dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti. Dovranno essere rilasciate dall’amminstratore certificazioni delle somme corrisposte (in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino) e attestazione di adempimento agli obblighi di legge previsti. La documentazione dovrà essere conservata in caso di richiesta eventuale degli uffici.

Come detrarre il Bonus Facciate

Gli incentivi sotto forma di detrazione fiscali andranno ripartiti in 10 quote annuali di medesimo importo in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. Non essendo inizialmente prevista per questo bonus la possibilità di cedere il credito o quella di scegliere uno sconto in fattura alternativo, il Decreto Rilancio ha successivamente permesso di usufruire sia dello sconto in fattura che della cessione del credito.

Zone incluse ed escluse dal Bonus Facciate

Bonus Facciate: dove devono essere ubicati gli immobili? Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, e che corrispondono a:

  • Zona A:
    agglomerati urbani che assumono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale. Incluse anche porzioni di questi agglomerati (incluse le aree circostanti) che per caratteristiche possono considerarsi parte integrante agli stessi.
  • Zona B:
    parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Per “parzialmente edificate” ci si riferisce alle zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% (1/8) della superficie fondiaria della zona. La densità territoriale dovrà essere superiore a 1,5 mc/mq.
Vedi Anche:  Guida Bonus Verde: cosa è, cosa prevede e chi ne ha diritto

Gli edifici che sono in zona C, D, E ed F risulteranno quindi esclusi dal provvedimento.

Zona C: territorio destinato a nuovi complessi insediativi, non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti previsti dalla zona B in materia di superficie e densità.

Zona D: territorio destinato ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad simili.

Zona E: territorio destinato ad usi agricolo.

Zona F: territorio destinato ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Interventi inclusi ed esclusi

Altro vincolo legato alla visibilità che esclude tutti gli interventi sulle facciate interne dell’edificio che non siano visibili dell’esterno e da suolo ad uso pubblico, escludendo gli interventi sulle pareti orizzontali dall’immobile. Segue una tabella riassuntiva per gli interventi inclusi ed esclusi (bisogna sempre tener conto dei parametri indicati in questo paragrafo, in caso di intervento ammesso ma di immobile non nella zona adatta si consultino le alternative).

InterventoBonus FacciateAlternative
BalconiBonus Ristrutturazioni
Cancelli e portoniNoBonus Ristrutturazioni
Cappotto termicoBonus Ristrutturazioni
Ecobonus
Superbonus 110%
Superbonus 110% Semplificato
CornicioniBonus Ristrutturazioni
FacciataBonus Ristrutturazioni
Ecobonus
Superbonus 110%
Superbonus 110% Semplificato
FinestreNoBonus Ristrutturazioni
Ecobonus
GrondaieBonus Ristrutturazioni
ImpiantiBonus Ristrutturazioni
Lastrico solareNoBonus Ristrutturazioni
Ecobonus
Superbonus 110%
Superbonus 110% Semplificato
Muro di cintaNoBonus Ristrutturazioni
Ornamenti e fregiBonus Ristrutturazioni
Parapetti e pluvialiBonus Ristrutturazioni
Ponteggio
Progettazione
Tende e schermature solariNoEcobonus
TettoNoBonus Ristrutturazioni
Ecobonus
Superbonus 110%
Superbonus 110% Semplificato
Ripilogo degli interventi inclusi ed esclusi dal Bonus Facciate

Interventi di efficienza energetica e Bonus Facciate

I lavori legati alla facciata dell’immobile che però abbiano anche un impatto dal punto di vista termico e che interessano più del 10% dell’intonaco della superficie lorda dell’intero stabile, dovranno soddisfare dei requisiti specifici:

  • Decreto del Ministro dello Sviluppo 26 giugno 2015: “requisiti minimi”;
  • Decreto del Ministro dello Sviluppo 11 marzo 2008, allegato B, tabella 2: valori limite di trasmittanza termica (aggiornati dal D.M. 26 gennaio 2010).

Sarà inoltre necessario registrare valori inferiori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali rispetto ai valori indicati nel decreto del 11 marzo 2008, allegato B alla tabella 2 e decreto 26 giugno 2015, appendice B, allegato 1.

Vedi Anche:  Bonus mobili ed elettrodomestici: requisiti ed importi

Modalità di pagamento ed altri adempimenti

Ricordiamo inoltre l’importanza di effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario o bonifico postale tramite i quali possa risultare:

• causale di versamento;

• codice fiscale del beneficiario della detrazione;

• P. IVA o codice fiscale del professionista (o ditta) esecutrice dei lavori e che riceve il bonifico.

Altri adempimenti di cui tener conto (disposizioni decreto Ministro delle Finanze 41/1998):

  • indicare i dati catastali dell’immobile nella dichiarazione, estremi di registrazione dell’atto e altri dati richiesti;
  • preventiva comunicazione alla della data di inizio dei lavori all’Asl competente mediante raccomandata
    (NB: non necessario per gli interventi interessanti oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva o influenti dal punto di vista termico);
  • conservare la documentazione relativa agli interventi (da esibire a richiesta degli uffici):
    • fatture che comprovino le spese sostenute per gli interventi;
    • ricevuta del bonifico di pagamento;
    • abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia corrente o, in caso di nessuna abilitazione richiesta, dichiarazione che indichi data iniziale dei lavori e che attestati la circostanza che gli interventi possano rientrare tra le agevolazioni;
  • conservare ed esibire a richiesta degli uffici:
    • (per immobili non ancora censiti) copia della domanda di accatastamento;
    • le ricevute di pagamento dei tributi locali su immobili;
    • (per interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali) copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
    • (in caso di interventi effettuati dal detentore dell’immobile e che esso risulti diverso dai familiari conviventi) dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori.

In caso di interventi di efficienza energetica si applicheranno le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti dal decreto 19 febbraio 2007. In aggiunta, i contribuenti devono acquisire e conservare:

  • asseverazione che certifichi, per gli interventi effettuati, la corrispondenza ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi, effettuata da un tecnico abilitato;
  • attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare, redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.

Sarà inoltre necessaria una comunicazione ENEA (tramite apposito sito) da effettuare entro 90 giorni dalla fine dei lavori con una scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati. Andranno indicati:

  • dati identificativi di edificio e di chi ha sostenuto le spese;
  • tipologia di intervento;
  • risparmio annuo conseguito;
  • costo dell’intervento (incluse spese professionali);
  • importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

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Come indicato nella sezione lavori ammessi, alcune tipologie di interventi non potranno essere inclusi nelle detrazioni del Bonus Facciate. Cosa fare? Quale strada scegliere allora per ottenere il meglio dagli incentivi a disposizione del contribuente? Come riuscire a ricavare il massimo risparmio?

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F.A.Q. per Bonus Facciate: come ottenere bonus e detrazioni del 60%

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