Vai al contenuto
Investi sulla formazione
Investi nell'azienda 4.0
Grazie al Bonus Formazione 4.0 ogni investimento fatto in ottica di formazione genera un credito di imposta per la tua azienda.

Bonus Formazione 4.0: Credito d’imposta per formazione 4.0

Tempo di Lettura: 7 minuti
Credito d'imposta formazione 4.0
Credito d’imposta formazione 4.0

Bonus formazione 4.0, ovvero la misura per sostenere le aziende nella formazione dei lavoratori. Nel processo di trasformazione aziendale che mira a realizzare il paradigma di azienda 4.0 sono necessari costanti investimenti in ambito di acquisto di strumentazioni e di formazione del personale, per creare o consolidare le competenze tecnologiche necessarie. Grazie a questa misura, una delle più importanti per quanto riguarda la formazione dei lavoratori, ora le azienda possono godere di un un credito d’imposta per la formazione 4.0, che permetterà risparmi notevoli per il settore fiscale aziendale. I vantaggi possono essere quantificati anche fino al 60% delle spese ammissibili e fino ad un tetto massimo di 300 mila euro, a seconda dei casi. Analizzando questa e altre misure a favore dell’azienda 4.0, come il credito d’imposta per beni strumentali nuovi, si può notare quanti e quali sforzi stia profondendo lo Stato per agevolare il passaggio al paradigma 4.0, nel cui contesto è giusto ricordare anche il credito d’imposta per il mezzogiorno e il credito per beni strumentali nuovi. Vediamo insieme quanto si può risparmiare grazie alla formazione del proprio personale, misura estesa per tutto il 2022.

Se sei interessato invece ad un formazione agevolata, che possa essere completamente o parzialmente agevolata, perché non interessarsi ai fondi interprofessionali? Permettono di ottenere la formazione continua a costo 0 (o quasi completamente abbattuti) potendo contare su dei fondi competenti per la formazione dei propri dipendenti. Scopri come funziona con la nostra guida dedicata.

Pronota una consulenza TECNICA SPECIALIZZATA con il nostro esperto!

Tabella dei Contenuti

Quanto si può detrarre con il credito d’imposta 4.0?

Innanzitutto è bene ricordare che stiamo parlando di un credito d’imposta, non di un’erogazione di fondi per le attività formative. Tale credito può permettere un recupero del:

  • Piccole e Micro Imprese50% delle spese ammissibili (massimo annuale € 300.000);
  • Medie Imprese40% delle spese ammissibili (massimo annuale € 250.000);
  • Grandi Imprese30% delle spese ammissibili (massimo annuale € 250.000).

Recupero del 60%: tutte le imprese che coinvolgono nella formazione dipendenti svantaggiatimolto svantaggiati possono godere di una detrazione maggiorata al 60%, fermo restando i limiti massimi annuali. Questo sulla base di quanto stabilito dal DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (MLPS) del 17 ottobre 2017.

Chi sono i dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati?

Rientrano nella categoria “lavoratori dipendenti svantaggiati” i soggetti che soddisfano uno dei seguenti requisiti:

  1. coloro che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
    Quindi nessuna attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato né alcuna attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dai quali derivino redditi corrispondenti a imposta lorda inferiore o pari alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR;
  2. coloro con un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  3. coloro che non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore, una qualifica, un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione; inoltre possono essere considerati tali coloro che hanno conseguito una delle qualifiche menzionate da non più di 2 anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito (definizione a per specifiche);
  4. coloro che hanno compiuto 50 anni di età;
  5. coloro che hanno compiuto 25 anni di età con una o più persone a carico e che da soli sostengono il nucleo familiare (ai sensi dell’articolo 12 del TUIR);
  6. coloro occupati in settori e professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna eccedente almeno il 25% la disparità media uomo-donna, appartenti al genere sottorappresentato;
  7. coloro che appartengono alle minoranze linguistiche insediate storicamente sul territorio italiano e alle minoranze ufficialmente riconosciute in Italia che possano dimostrare il bisogno di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali oppure la propria esperienza lavorativa per avere più possibilità di accesso ad un’occupazione stabile.
Vedi Anche:  Bonus Irpef e Detrazioni Lavoro Dipendente: cosa sono

Per “lavoratori molto svantaggiati” si intendono invece i soggetti che:

  • da almeno24 mesi sono privi di impiego regolarmente retribuito (definizione punto 1);
  • da almeno12 mesi sono privi di impiego regolarmente retribuito (definizione punto 1 e rientrante in una delle categorie indicata nei punti 2 – 7).

Cosa rientra nella formazione 4.0?

Il credito d’imposta formazione 4.0 è l’incentivo usato dal Governo per stimolare investimenti in termini di formazione del personale, e quindi tutte le attività che sono finalizzate al consolidamento o all’acquisizione di compentenze specifiche e di conoscenze che permettano una èiù agevole transizione alle tecnologie 4.0 permettono di accedere a questo specifico bonus. Sono quindi accettate le attività di formazione in ambiti come:

consulenza credito d'imposta formazione 4.0
Consulenza credito d’imposta formazione 4.0
  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cybersecurity;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

La formazione ordinario o periodica non danno accesso al credito d’imposta per formazione 4.0, che quindi non può riguardare la formazione aziendale che riguarda:

  • salute e sicurezza sul lavoro;
  • protezione dell’ambiente;
  • una qualsiasi normativa obbligatoria in materia di formazione.

Spese ammissibili per generare credito d’imposta

La legge di Bilancio 2021 include (dal 1° gennaio 2021) come ammissibili per generare credito d’imposta le seguenti spese:

  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Escluse dal computo le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Ammissibili anche eventuali spese relative al personale dipendente occupato ordinariamente in uno degli ambiti aziendali specificati nell’allegato A della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) partecipante in veste di docente o tutor alle attività formative.

Vedi Anche:  Credito d'imposta mezzogiorno: investi nel sud Italia

Chi può beneficiare del credito d’imposta formazione 4.0?

Il Bonus Formazione 4.0 è a disposizione di tutte le imprese che hanno sede nel territorio dello Stato italiano, includendo anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel territorio dello Stato, indipendende da:

  • dimensione aziendale
  • forma giuridica;
  • regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
  • settore economico di appartenenza (inclusi anche i settori pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli);
  • enti non commerciali che esercitano attività commerciali, riferendoci al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in attività commerciali.

Escluse dalla fruizione del credito d imposta formazione 4.0:

  • imprese in stato di liquidazione volontariafallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura prevista dalla legge fallimentare, dal Decreto Legislativo 14 del 2019 o da altre leggi speciali. Escluse anche le imprende che abbiano un procedimento in corso per la dichiarazione di fallimento o per una delle situazioni citate;
  • imprese destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, comma 2, Decreto Legislativo 231 del 2001).

Il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto adempimentodegli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori subordinati rappresentano una discriminante per la fruzione di tale detrazione fiscale, senza le quali non si potrà accedere a questo incentivo.

Chi può ricevere la formazione 4.0? Quali requisiti bisogna rispettare?

Potrebbe sembrare la stessa idea appena analizzata, ma qui stiamo analizzando nello specifico chi prenderà fisicamente parte ai corsi di formazione. La formazione è destinata al personale dipendente che fa parte dell’impresa beneficiante del credito d’imposta. A chi ci riferiamo quando parliamo di personale dipendente? Qualsiasi persona abbia un rapporto di lavoro subordinato con l’azienda, anche a tempo determinato o come apprendista. Difatti durante un convegno del 10 febbraio 2021 è stata offerta maggiore chiarezza in merito, specificando come sia impossibile estendere la platea di beneficiari a persone che allaccino rapparti diversi da quelli di subordinati all’azienda.

Altro parametro fondamentale riguarda la natura della formazione, che deve riguardare amibiti aziendali quali vendita e marketing, informatica e tecniche, tecnologie di produzione (si veda Allegato A, Legge di Bilancio 2018).

Altro requisiti riguarda i formatori, cioè le persone che fisicamente procederanno alla formazione del personale: chi può agire come formatore o relatore? La formazione può essere organizzata in modo diretto dall’impresa o assegnata a soggetti esterni all’impresa, che dovranno rispettare certe credenziali. Difatti possono essere considerate attività di formazione 4.0 rimborsabili solo le attività commissionate a:

  • soggetti per lo svolgimento di attività di formazione finanziata accreditati presso la regione o la provincia autonoma in cui l’impresa ha registrato la propria sede legale o operativa;
  • università, private o pubbliche, o strutture collegate;
  • soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
  • soggetti che siano in possesso della certificazione di qualità in base alla normativa europea;
  • Istituti Tecnici Superiori (ITS).

È riconosciuta la modalità di formazione online, quindi in modalità e-learning, a patto che vengano adattati strumenti di controllo da parte delle imprese per assicurare l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative, con un sufficiente grado di certezza.

Vedi Anche:  Baratto Finanziario 4.0: cos’è e come la compensazione multilaterale di crediti e debiti può essere utile alle aziende

Quindi, per riassumere, l’attività formativa:

  • deve essere destinata al personale dipendente dell’azienda;
  • deve riguardare ambiti specifici;
  • deve essere svolta da personale accreditato e riconosciuto.

Come e quando utilizzare il credito d’imposta

È previsto un uso esclusivo in compensazione tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 6897 tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate. A partire dal periodo d’imposta successivo rispetto a quello in cui sono state sostenute le spese detraibili si potrà fruire del credito per la formazione 4.0. È importante che le imprese che beneficiano del bonus formazione redigano e conservino tali documenti:

  • una relazione illustrante modalità organizzative e contenuti delle attività di formazione svolte;
  • documentazione contabile e amministrativa atta a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
  • registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Per fruire di tale agevolazione, l’impresa richiedente deve inviare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico allo scopo di ottenere le informazioni necessarie per valutare andamento, diffusione ed efficacia delle misure agevolative (modello, contenuto, modalità e termini di invio della comunicazione saranno definiti con apposito decreto ministeriale).

È importante che, affinché il credito d’imposta sia considerato ammissibile, il sostenimento delle spese deve risultare da apposita certificazione dei conti da allegare al bilancio. Sono ovviamente escluse dall’obbligo di certificazione tutte le imprese che hanno già effettuato una revisione dei conti. Le aziende che non sono soggette per legge alla revisione legale dei conti potranno ottenere il rilascio della certificazione della revisione da una società di revisione o da un revisore legale. L’obbligo di certificazione contabile permette di beneficiare di un contributo pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di revisione contabile, contributo fruibile sotto forma di credito d’imposta e che dovrà rispettare il limite massimo di 5.000 euro (sempre tenendo conto dei limiti massimi annuali).

La tua azienda ha bisogno di un revisore contabile?

Scegli il portale italiano della revisione legale, entra in contatto con il TEAM che può aiutarti a far tornare in ordine i tuoi conti subito e senza problemi.

Esempio di risparmio con il bonus formazione 4.0

Prendiamo ad esempio il caso di un impresa piccola (quindi con detrazioni al 50%) non soggetta a revisione legale dei conti. Supponiamo l’impresa organizzi un corso di formazione al quale partecipano 4 dipendenti come allievi e 1 dipendente come docente interno, sostenendo queste spese:

  • costo dei 5 dipendenti pari a € 18.000;
  • spese generali pari ad € 2.200;
  • spese per materiali e forniture pari ad € 370;
  • spese per certificazione contabile pari ad € 2.500.

Le spese totali saranno quindi pari a 20.570 euro ( 18.000 + 2.200 + 370) con un credito d’imposta maturato pari ad € 10.285 (cioè il 50% di 20.570), mentre le spese per la certificazione contabile, non superando il limite massimo di € 5.000, potranno essere considerate interamente, per ulteriori € 2.500.
Il credito d’imposta maturato complessivamente è pari ad € 12.785 (10.285 + 2.500)

Spesa sostenutaCredito di imposta spettantePercentuale di risparmio
Spesa totale formazione€ 20.570€ 10.28550%
Spesa per la certificazione contabile€ 2.500€ 2.500100%
Totali€ 23.070€ 12.78555.42%​

Informative Tecniche & Risorse Consulenziali

  • MiSE – Credito d’imposta formazione 4.0

F.A.Q. per Bonus Formazione 4.0: Credito d’imposta per formazione 4.0

Vuoi ricevere le novità del settore?
Per maggiori informazioni sul trattamento dati personali ti invitiamo a consultare la nostra Privacy.

Cerca