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Bonus Sanificazione e Credito per Dispositivi di Protezione

Tempo di Lettura: 3 minuti
Inventivi Bonus Sanificazioni DPI

Chi ha diritto al Bonus Sanificazione, il credito d’imposta al 47,1617% e fino a € 60.000 per la sanificazione dei locali lavorativi e l’acquisto di dispositivi di protezione personali e non. Guida a tutte le modifiche apportate a questo bonus per il lavoro che permette di scoprire cosa rientra nel credito imposta sanificazione e nell’acquisto di dispositivi di protezione.

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Tabella dei Contenuti

A chi spetta Bonus Sanificazione

Esercenti attività d’impresa, arte o professione, enti non commerciali ed enti religiosi civilmente riconosciuti: ecco chi sono i destinatari del Bonus Sanificazione che possono accedere agli sgravi fiscali. Va sottolineato come per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, non viene fatta distinzione alcuna di natura giuridica, oppure di dimensione aziendale, settore economico operante nonché dal regime contabile adottato. Inoltre gli enti non commerciali includo anche quelli del Terzo del settore.

Quali sono le spese detraibili

Tutte le spese sostenute nel 2020 possono essere agevolate a patto che riguardino:

  • Sanificazione ambienti lavorativi e strumenti propri dell’ambito dell’attività lavorativa;
  • Acquisto dispositivi / prodotti per la sicurezza:
    • D.P.I. (Dispositivi Protezione Individuale) confacenti ai requisiti di sicurezza disciplinati dalla normativa europea:
      • mascherine
      • guanti
      • occhiali protettivi
      • visiere
      • tute di protezione
      • calzari;
    • Prodotti detergenti e disinfettanti;
    • Dispositivi di sicurezza differenti dai DPI confacenti ai requisiti di sicurezza disciplinati dalla normativa europea:
      • termoscanner
      • termometri
      • tappeti
      • vaschette igienizzanti;
    • Dispositivi utili a provvedere e garantire la distanza interpersonale, come pannelli protettivi o barriere.

Limiti di spesa per il Bonus Sanificazione e Acquisto Dispositivi Protezione

È importante sottolineare che il credito d’imposta non concorre alla formazione di reddito (Irpef o Ires) e neppure ai fini Irap. La percentuale del credito d’imposta è attualmente pari al 47,1617% delle spese che non devono superare i 60.000 € di importo massimo, spese sostenute nell’anno 2020. È bene menzionare che tale provvedimento ha subito diverse modifiche nel corso del tempo, modifiche che potrebbero lasciare dubbi sulle attuali condizioni; citiamo per questo l’andamento di questa misura:

  • introdotto dal decreto Cura Italia, all’articolo 64, si prevedeva un credito di imposta relativo alle spese di sanificazione ambienti lavoro, pari al 50% delle spese per un massimo di € 20.000 / beneficiario;
  • il decreto Liquidità ha esteso il credito d’imposta anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale;
  • il decreto Rilancio ha esteso il Bonus Sanificazione, accogliendo fra i beneficiari tutti i soggetti attualmente riconosciuti e includendo (fra i dispositivi di protezione) anche altre tipologie di attrezzature (comprensivi di installazione). La misura dell’intervento è stata estesa dal 50% al 60% e il tetto massimo è stato aumentato da € 20.000 a € 60.000.
  • la circolare n. 20 del 10 luglio 2020 ha fornito alcuni chiarimenti come la necessità di una certificazione degli interventi di sanificazione o l’esecuzione di tale attività da parte di un collaboratore / dipendente in presenza di specifiche competenze già riconosciute. Vengono inoltre incluse nel credito di imposta mascherine chirurgiche, FFP2, FFP3, guanti, visiere ed altri dpi. Viene inoltre stabilito che il credito di imposta sia utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24 oppure cedendo il credito ad altri soggetti (entro il 31 dicembre 2021).
  • il provvedimento del 11 settembre 2020 ha comportato una diminuzione della percentuale di fruizione del credito di imposta: 15,6423%, derivante dal rapporto fra il tetto di spesa massimo stabilito, cioè € 200.000.000 e il complessivo ammontare delle richieste dei crediti di imposta. Viene inoltre stabilito il codice tributo: “6917”;
  • il provvedimento del 16 dicembre 2020 vede il rialzo della percentuale del Bonus Sanificazione al 47,1617% in base allo stanziamento ulteriore di € 403.000.000 che si vanno a sommare ai € 200.000.000 previsti inizialmente, per un totale di € 603.000.000;
  • il provvedimento del 8 gennaio 2021 apporta delle modifiche alle istruzioni del modello di comunicazione e la data ultima di utilizzo del credito di imposta, che passa dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2021.

Come utilizzare credito imposta sanificazione: utilizzo diretto o cessione del credito?

Il credito di imposta si può utilizzare:

  • In sede di dichiarazione dei redditi (relativamente al periodo di sostenimento delle spese);
  • In compensazione con il modello F24 “a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento” dove viene definito l’importo massimo del credito fruibile (art. 17 D.Lgs. 241/97).
Vedi Anche:  Bonus Irpef e Detrazioni Lavoro Dipendente: cosa sono

Quindi, tramite il codice tributo “6917” il credito di imposta può essere utilizzato da subito. È inoltre prevista la cessione del credito di imposta (anche parzialmente) ad altri soggetti, come banche, istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Informative Tecniche & Risorse Consulenziali

F.A.Q. per Bonus Sanificazione e Credito per Dispositivi di Protezione

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